Logo AIDO Artogne Logo AIDO Artogne

F.A.Q.

Domande frequenti sulla donazione

Di seguito puoi trovare le risposte alle domande più frequenti.
Se dopo aver letto queste sezioni hai ancora qualche dubbio contattaci!

Il principio del silenzio assenso (capo II, Legge 1 aprile 1999, n. 91) non è ancora applicato, in quanto non è stata ancora costituita un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che permetta la notifica ad ogni cittadino, da parte di un Pubblico Ufficiale, di un modulo per la dichiarazione di volontà in cui si informa lo stesso che, in mancanza di una esplicita dichiarazione, si presume il consenso alla donazione.

In questo periodo transitorio la legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito, per cui a chiunque è data la possibilità di dichiarare validamente la propria volontà scegliendo una delle modalità di seguito indicate:

  •  il tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio 2000 da portare sempre con sé;
  • la registrazione della volontà effettuata presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni;
  • una dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti scritta su un comune foglio bianco che riporti nome, cognome, data e luogo di nascita, data e firma;
  • la tessera o l’atto olografo dell’A.I.D.O.

In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari (coniuge non separato o convivente more uxorio o figli maggiorenni o genitori) possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di accertamento di morte.

L’opposizione non è consentita se dai documenti personali di cui sopra o dalle dichiarazioni depositate presso le ASL di appartenenza, risulta che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e tessuti.

Il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione favorevole.

Per aderire all’A.I.D.O. è sufficiente compilare il modulo di adesione, firmarlo (2 firme) ed inviarlo – unitamente ad una copia del documento di identità – in busta chiusa con affrancatura ordinaria (non occorre raccomandata) presso la sede Provinciale A.I.D.O. del luogo di residenza/domicilio.

I residenti nelle province di:

Arezzo, Belluno, Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Enna, Firenze, Frosinone, Gorizia, Latina, Massa Carrara, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, ROMA, Teramo, Trapani, Verbano-Cusio-Ossola, Vibo Valentia e Viterbo devono inviare il modulo a:

Segreteria A.I.D.O. Nazionale
Via Cola di Rienzo, 243
00192 – Roma

Il modulo di adesione non può essere inviato tramite posta elettronica (email), posta elettronica certificata (pec), fax o posta4online in quanto nei nostri archivi deve essere “conservato” il documento con la firma originale. È possibile inserire più moduli di adesione (dei propri familiari o amici) in un’unica busta, facendo attenzione a non superare il limite di peso relativo all’affrancatura utilizzata. L’ iscrizione all’A.I.D.O. è gratuita e pertanto non è obbligatorio indicare, nel modulo, il versamento di una somma. Ricevuto il modulo compilato e firmato, la sede A.I.D.O. provvederà ad inviare il tesserino di adesione (Carta del donatore) all’indirizzo di residenza specificato nel modulo stesso, tramite servizio postale nazionale (salvo esplicita diversa indicazione). Il tesserino dovrà essere firmato e conservato con i documenti personali. I dati dell’associato sono inseriti nel database “Sistema Informativo A.I.D.O.”, comunicati al “Sistema Informativo Trapianti” del Ministero della Salute e quindi consultabili in tempo reale dalle Strutture Sanitarie competenti.

Recesso
É facoltà del donatore di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione dandone opportuna comunicazione scritta, datata e firmata, alla Sede A.I.D.O che ha effettuato l’iscrizione, allegando una copia del documento di identità. Contestualmente alla comunicazione di recesso dovrà essere restituito il tesserino associativo.

I moduli privi di una sola delle 2 firme necessarie saranno ritenuti non validi.

Informativa sul trattamento dei dati personali (.pdf – 124 KB)

Modulo di adesione (.pdf – 139 KB)

Elenco sedi Lombardia

No, secondo la Legge n. 91 del 1 Aprile 1999 i minorenni non possono essere iscritti come donatori di organi. Prima dell’approvazione di tale legge questo era possibile, ma dal 1999 l’A.I.D.O. ha dovuto procedere ad una revisione dell’archivio eliminando tutti i donatori minorenni.

In base al comma 3 dell’art. 4 della Legge 1° aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” infatti:

«Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».

Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo.

Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’ altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.

Ad esempio nel 2012 sono stati eseguiti 1.589 trapianti di rene a fronte di una lista di attesa di 6.731 pazienti.

I donatori di organi sono persone di qualunque età che muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione, a causa di una lesione irreversibile al cervello (emorragia, trauma cranico, aneurisma etc.) o di un prolungato arresto cardiaco, accertato tramite elettrocardiogramma per almeno 20 minuti, che abbiano prodotto la totale distruzione delle cellule cerebrali causando la morte del paziente per irreversibile e completa cessazione dell’attività cerebrale.

Tutti gli organi sono prelevabili. In presenza di malattie infettive trasmissibili, l’idoneità dell’organo al trapianto è scrupolosamente valutata dai medici con specifici esami. In qualche caso, la malattia di uno o più organi non pregiudica la utilizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto.

Gli organi che si possono prelevare sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i polmoni e l’intestino, mentre i tessuti sono le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le valvole cardiache, i vasi sanguigni.

Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti in lista di attesa.

La selezione del ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che favoriscono la massima riuscita del trapianto.

I tessuti prelevati possono essere conservati in banche appositamente attrezzate prima di essere utilizzati sul ricevente.

No, è illegale vendere o comprare organi umani. La donazione degli organi e tessuti è un atto anonimo e gratuito di solidarietà.

Non è permessa alcun tipo di remunerazione economica e non è possibile conoscere l’identità del donatore e del ricevente.

La maggioranza delle religioni o confessioni religiose occidentali sostengono senza alcun dubbio la donazione e il trapianto degli organi. La Chiesa Cattolica ha sottolineato in molte occasioni che la donazione degli organi è un atto supremo di generosità, carità e amore. Altre religioni, fra cui quella Ebraica, Islamica e dei Testimoni di Geova non pongono nessuno ostacolo alla donazione.

Il trapianto di organi in Italia viene eseguito negli ospedali o strutture sanitarie accreditate dalle Regioni ed è totalmente gratuito per il ricevente.

Gli organi sono prelevati nelle sale operatorie degli ospedali accreditati dalla Regione o dal Ministero, da équipes medico-chirurgiche che operano nel più’ grande rispetto del corpo del defunto.

Dopo il prelievo, il corpo del defunto è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura.

Quando sia stata accertata e documentata la morte encefalica o morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile.

L’accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore, neurofisiopatologo) diversi da chi ha constatato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo e trapianto.

Questi medici accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di osservazione non inferiore a 6 ore.

Vengono categoricamente esclusi da qualsiasi tipo di prelievo pazienti con:

  • sieropositività da HIV1 o HIV2;
  • positività contemporanea ad epatite B e D;
  • tumori maligni in atto (tranne alcune precise eccezioni);
  • infezioni sistemiche sostenute da microorganismi per i quali non esistono opzioni terapeutiche praticabili;
  • malattie da prioni accertate.